Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:
• un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un’uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
• un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1,
comma 3);
Visto in particolare l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
Richiamato l’art. 1, comma 42, della Legge di Bilancio 2017, il quale ha modificato il comma 26 della Legge di Stabilità 2016, estendendo al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
Ritenuto quindi di dover confermare anche per l’anno 2020 la medesima aliquota deliberata per l’anno 2019;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.