ACCESSO CIVICO – INFORMAZIONI
Informazioni
Ai sensi del D.L. 14/03/2013, n. 33 art. 5 chiunque può richiedere documenti, informazioni o dati per i quali
previsto l’obbligo di pubblicazione dalla normativa vigente, nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva
del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza
dell’Amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa.
L’Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento,
dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al
medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il
documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente,
l’Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, così come modificato dal D.L. 14/3/2013 N. 33.
Per presentare l’istanza utilizzare l’apposito modulo e inviarlo all’Ufficio segreteria dell’Ente:
• In allegato, via mail, all’indirizzo comchiesanuova@libero.it (indicando nell’oggetto: “Istanza di
accesso civico” , allegando scansione documento d’identità valido;
• Di persona , presentando all’ufficio segreteria del Comune (Via Cresto n. 13) il modello cartaceo,
allegando fotocopia di un documento d’identità valido.
Titolare del potere sostitutivo (di cui all’art. 2, comma 9-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241), attivabie nei
casi di ritardo:
SEGRETARIO COMUNALE : Dott.ssa NIcoletta Blencio